Legislazione

La Legge 4/2013  (scarica pdf della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) riguarda le professioni non organizzate, cioè quelle cosiddette «senza albo». La nuova normativa non riguarda tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri e neppure coloro che svolgono attività sanitarie, mestieri artigianali o commerciali già regolate da normative dedicate.

La nuova normativa invece, intende inquadrare l’attività di quei professionisti che non sono organizzati in ordini o collegi e che svolgono attività per le quali sono necessarie prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Ci si riferisce, ad esempio, agli amministratori di condominio, agli urbanisti, a chi si occupa di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, ai consulenti aziendali, ma anche a consulenti d’organizzazione, formatori, pedagogisti, mediatori familiari, educatori, educatori dell’infanzia che non siano già iscritti a un albo o collegio professionale.

A queste figure professionali la nuova legge impone di evidenziare, in ogni documento per il cliente, il riferimento alla Legge 4/2013, proprio per tutelare la fiducia che il cliente ripone nel professionista. Il professionista che non rispetta questo vincolo è sanzionabile ai sensi del Codice del Consumo – D.L.GS. 206/2005 – per avere attuato una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore. Inoltre, le associazioni professionali di cui parla la Legge 4/2013 devono promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, come ad esempio l’attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, al quale il consumatore che richiede la prestazione professionale può rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (art. 27-ter del Codice del Consumo, D.L.GS. 206/2005). Il consumatore potrà poi ottenere dalle associazioni, informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti ai professionisti iscritti.

L’iscrizione dei professionisti alle proprie associazioni contribuisce a garantire le caratteristiche della prestazione. L’iscrizione alle associazioni da parte dei professionisti non è obbligatoria, ma opportuna perché è la modalità che garantisce maggiormente le esigenze di trasparenza e di tutela della clientela, come definita dal D.L.GS. 206/2005 (Codice del Consumo). In particolare, le associazioni sono preordinate a garantire il rispetto dei principi deontologici e la formazione degli associati, nei cui confronti hanno anche potere sanzionatorio nel caso di violazione del codice di condotta (art.27-bis del Codice del Consumo).

L’elenco delle associazioni professionali è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito internet.
PSINE ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la propria candidatura per essere inserita in questo elenco ad ottobre 2013