Statuto

ASSOCIAZIONE PSINE

In data 2 Dicembre 2016, dietro richiesta del MISE (Ministero Sviluppo Economico), è stato approvato il nuovo statuto di PSINE, con assemblea straordinaria presso studio notarile.
Di seguito il nuovo testo:

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE PSINE” con sede in Milano, via Staro n. 1. L’Associazione può istituire altrove, sia in Italia che all’estero, sezioni distaccate.


SCOPO E FINALITA’

Art. 2) Lo scopo dell’associazione PSINE (Persona Sviluppo Integrazione Natura Efficacia) è:

– individuare, definire e diffondere una nuova METODOLOGIA EDUCATIVA DI SVILUPPO DEL POTENZIALE UMANO (che nasce dalla psicomotricità neurofunzionale)anche redigendo le norme tecniche di riferimento, promuovendo e sostenendo la realizzazione della ricerca in questo ambito e per questi scopi. Le finalità associative precisano che questa disciplina è la naturale evoluzione della “PSICOCINETICA di JEAN LE BOULCH”, a cui si ispira,e di cui sviluppa gli aspetti educativi,approfondendo le tematiche tecniche e scientifiche, a cui si sommano gli sviluppi scientifici-metodologici elaborati da ELENA ESTER SIMONETTA.

– Favorire la Persona durante il suo Sviluppo consentendone l’ Integrazione secondo Natura e con Efficacia.

– promuovere e definire la professione educativa di EDUCATORE PSINE, ovvero educatore della persona attraverso il movimento a cui possono aderire tutti coloro che vogliono utilizzare e applicare questa Metodologia. Tale professione definisce la figura di un formatore/animatore che utilizza le funzioni del movimento per sviluppare le potenzialità umane. Questa figura professionale quindi riveste una significativa valenza educativa in quanto si rivolge alla globalità della persona umana e si realizza attraverso l’utilizzazione del corpo e del movimento;
– creare e organizzare l’Elenco privato degli Educatori PSINE a cui sono ammessi coloro che ne fanno richiesta dopo il superamento di un esame di ammissione per titoli e specializzazioni.
Saranno ammessi all’utilizzo di questa metodologia tutti coloro che ne facciano domanda e che possiedano i requisiti definiti dall’Associazione nei suoi Regolamenti attuativi.

Art. 3) L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal Codice Civile, da leggi speciali in materia, dal presente Statuto, nonché da eventuali regolamenti dell’Associazione stessa.

Art. 4) L’Associazione non ha fine di lucro.

Art. 5) L’Associazione può presentare, ai competenti Enti Pubblici, eventuale domanda di riconoscimento giuridico secondo le vigenti norme di legge, così come richiedere e/o mantenere l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni.

L’Associazione può stipulare Convenzioni con Enti Pubblici e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione previste, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.
L’Associazione può beneficiare di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, delle Province, degli Enti Locali, della Comunità Europea ed in genere degli Enti Pubblici; può compiere per gli Enti Pubblici e per soggetti privati studi e progetti; può concedere premi e borse di studi; può essere editore di sue pubblicazioni periodiche anche via web; può depositare un proprio logo presso uffici competenti.
Può progettare, organizzare, erogare, verificare, insegnare e formare alla Metodologia Educativa di sviluppo del potenziale umano tramite il movimento e l’applicazione della Metodologia stessa. La formazione potrà essere sia frontale sia a distanza in modalità e-learning.
La formazione (che si può svolgere su tutto il territorio nazionale ed europeo) è rivolta a tutte le persone interessate a questa Metodologia e, in modo particolare, al personale della Scuola di ogni ordine e grado.
L’associazione si fa carico della formazione sia in proprio che a mezzo terzi.
L’associazione potrà inoltre svolgere altre attività come, ad esempio, gestire dati e informazioni anche organizzati in database che siano funzionali alla realizzazione degli scopi primari della propria esistenza.


PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le provengono a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificamente destinati al fondo sociale, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.

Art. 7) L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote di adesione e di iscrizione annuale e contributi degli aderenti
b) contributi dei privati
c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
d) donazioni e lasciti testamentari
e) rimborsi derivanti da convenzioni
f) entrate derivanti dall’eventuale esercizio di attività commerciali e produttive marginali
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
h) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, compresi quelli corrisposti per prestazioni rese per convenzioni o contratti
i) ogni altro provente, derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e quelli annuali. La quota associativa non è ripetibile in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’Associazione. I soci fondatori non verseranno la quota associativa, mentre verseranno la quota di iscrizione.

Art. 8) L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


I SOCI

Art. 9) Sono soci dell’Associazione oltre ai fondatori, tutti coloro maggiorenni che, condividendone gli scopi, presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo e che vengono da questi ammessi quali soci. I soci dell’Associazione sono distinti in:
a) soci di diritto: i soci fondatori
b) soci ordinari: coloro i quali, presentata la domanda di ammissione e superati gli esami sono stati ritenuti idonei
c) soci onorari: colori i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti alle attività di PSINE.

Art. 10) I soci hanno l’obbligo di:

a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettandone lo spirito animatore
b) impegnarsi nelle attività di aggiornamento professionale costante e obbligatorio
c) sostenere con lealtà e impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che – anche indirettamente – possa recare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell’Associazione
d) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute
e) versare i contributi di adesione e di iscrizione nella misura e con le modalità stabilite del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall’Associazione
b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto dell’attività sociale
c) partecipare, anche per delega scritta, alle Assemblee dei soci
d) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto
e) venire inseriti nell’Elenco Privato degli Educatori PSINE
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto, da esercitarsi nell’assemblea ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11) L’adesione all’Associazione non può essere a tempo determinato. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12) Ogni socio può recedere dall’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l’obbligo di versare la quota associativa per l’anno in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell’Associazione.

Art. 13) Il socio perde la sua qualità di socio per:
– dimissioni
– mancato rinnovo di iscrizione annuale
– mancato versamento del contributo
– mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale
– per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
– per tre anni non partecipa all’assemblea generale
– non rispetta le norme dello Statuto e del Regolamento
– con attività e comportamenti, adotta linee in contrasto o comunque non accettate dall’Associazione
– per gravi motivi morali e disciplinari mantiene un comportamento non etico.
Contro il provvedimento di esclusione, da comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. L’esclusione di un socio può essere decisa, dopo aver sentito l’interessato, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato. Nel caso in cui il socio escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui all’Art. 41 del presente Statuto; in tal caso la deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 14) Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.


GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Direttore Scientifico
e) il Comitato Tecnico-Scientifico
f) il Segretario
g) il Tesoriere
h) il Collegio dei Probiviri L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato. Tutte le cariche della PSINE sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e, in ogni caso, con l’osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone assistite.

Art. 17) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specificare l’attività da essa svolta.


L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18) L’Assemblea è composta da tutti i soci (Fondatori, Ordinari, Onorari) ed è organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, che non sia Consigliere o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può rappresentare più dì 5 soci.

Art. 19) L’Assemblea è convocata dal presidente, almeno una volta l’anno, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, probante (e-mail, telegramma, eccetera) la ricezione, con preavviso di almeno 15 giorni, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o, se del caso, in altro luogo, ma sempre nel territorio dello Stato Italiano. L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, pur in mancanza di convocazione formale, se sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi. Tutte le deliberazioni prese dall’Assemblea, ivi comprese quelle relative ai bilanci o rendiconti, devono essere affisse, con i relativi allegati, nella sede dell’Associazione, per dieci giorni consecutivi per la consultazione da parte dei soci. Le deliberazioni possono anche essere disponibili sul web nel sito dell’Associazione in luogo accessibile ai soli soci.

Art. 20) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Il verbale è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato a ciò dall’Assemblea stessa; nei casi di legge il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 21) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 22) L’Assemblea ordinaria:
a) elegge il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero dei componenti, compreso tra 5 e 7, tali membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili
b) delibera l’eventuale sostituzione del/i componente/i il Consiglio Direttivo (art.29)
c) approva le linee generali di azione dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo
d) approva il bilancio preventivo, la politica, le strategie e gli obiettivi di sviluppo delle attività per l’anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo
e) approva il Bilancio consuntivo economico e finanziario, dal quale devono risultare anche i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti e la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo
f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione
g) delibera sulla destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto
h) delibera sulle materie comunque sottopostele dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Art. 23) L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:
a) con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci regolarmente iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, per modificare lo Statuto;
b) con la presenza e col voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei soci regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, anche eleggendo un Liquidatore.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque e un massimo di sette componenti, eletti dall’Assemblea tra i propri soci per un quinquennio, secondo modalità e criteri stabiliti dall’Assemblea prima dell’elezione o in base al Regolamento preventivamente approvato dall’Assemblea. (art. 22) I membri del Consiglio Direttivo che, per tre volte consecutive, non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati dimissionari. Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fin alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti. In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo viene convocato, con almeno tre giorni di preavviso e con la fissazione dell’ordine del giorno, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, probante (e-mail, telegramma, eccetera) la ricezione, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, contente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite telegramma, fax o email spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. l Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 27) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per Statuto o per delibera dell’Assemblea. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo coordina e promuove tutta l’attività dell’Associazione e, in particolare:
a) propone le linee generali di azione dell’ Associazione e le sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci
b) propone la politica, le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell’Associazione e li sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci
c) definisce il programma delle attività per ogni anno dopo l’approvazione del punto b) da parte dell’assemblea dei soci
d) promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell’Associazione, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora
e) promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall’art.3 dello Statuto
f) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea
g) delibera sull’ammissione a socio della persona che ne ha presentato domanda scritta h) istruisce le pratiche di ammissione dei nuovi soci ai sensi dell’art. dell’art. 6 dello Statuto e del Regolamento i) elegge, tra i propri membri a maggioranza semplice, il Presidente j) elegge il Segretario
k) nomina e licenzia il personale e ne determina il trattamento economico
l) determina l’ammontare della quota di adesione e di iscrizione annuali, nonché i modi e i termini per il loro versamento
m) predispone il Progetto di Preventivo economico e finanziario di programma annuale da presentare all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci
n) predispone il Progetto di Bilancio consuntivo e di relazione sull’attività svolta dall’Associazione da presentare all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. Tale rendiconto rimane depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura
o) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d’urgenza dal Presidente
p) stabilisce il Regolamento dell’Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci
q) definisce le norme del Codice Deontologico e può modificale con efficacia vincolante per tutti i soci
r) vigila sull’amministrazione e, in genere, su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione.

Art. 29) Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito da un socio cooptato dallo stesso Consiglio con delibera da sottoporre all’approvazione della prima Assemblea. Il Consigliere così nominato scadrà contemporaneamente a quelli originariamente eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l’Assemblea per nuove elezioni, qualora venga comunque a mancare la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori. Ciascun Consigliere può essere riconfermato anche più volte. Ai membri del Comitato Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto, può inoltre essere loro riconosciuto dall’Assemblea un compenso in misura non superiore ai limiti di cui all’art. 37 del D.P.R. 645/94 oppure D.M. 169/2010 e al D.L. 239/95, convertito dalla Legge 3 Agosto 1995 n. 336 e s.m.i..


IL PRESIDENTE

Art. 30) Il Presidente dell’Associazione:
a) rappresenta l’Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio
b) ha la firma libera su tutti gli atti, firma gli atti ufficiali
c) convoca e presiede l’Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo
d) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio
e) promuove lo sviluppo dell’Associazione e ne coordina l’attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo
f) cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni della PSINE
g) ha cura delle iniziative editoriali della PSINE
h) nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione
i) nell’adempimento delle sue funzioni, il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo.


IL VICEPRESIDENTE

Art. 31) Il Vicepresidente dell’Associazione:
a) cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo
b) sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità


IL TESORIERE

Art. 32) Il Tesoriere dell’Associazione:
a) conserva i fondi sociali
b) provvede agli incassi e ai pagamenti
c) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili
d) predispone altresì le bozze di bilancio
e) tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei soci avvalendosi se del caso di consulenti (commercialista)
f) abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso istituti bancari e/o postali, sui conti intestati alla PSINE o all’Amministratore stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati
g) tiene aggiornati i libri sociali


IL SEGRETARIO

Art. 33) Il Segretario dell’Associazione, che deve essere un socio:
a) coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi Collegiali
b) redige i Verbali delle riunioni e li trasmette al Presidente
c) conserva l’archivio sociale.


IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 34) Il Direttore Scientifico, che può rivestire anche la qualifica di Consigliere Direttivo e membro del Comitato Tecnico-Scientifico, ha la funzione di individuare la soluzione tecnico-scientifica delle problematiche relative all’attività dell’Associazione. E’ il naturale riferimento del Comitato Tecnico-Scientifico.


IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 35) Il Consiglio Direttivo è coadiuvato, come organo consultivo, dal Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo ed è formato dal Direttore Scientifico, che lo presiede, e dai responsabili dei vari servizi nei quali si articola l’attività dell’Associazione, nonché da altri collaboratori scelti secondo criteri di attività continuativa, di qualità e di competenza. Essi rispondono dell’efficienza delle relative funzioni. In particolare, il Comitato Tecnico-Scientifico definisce e organizza in forma diretta o indiretta, la formazione professionale costante obbligatoria per tutti i soci, verifica la partecipazione di tutti i soci agli eventi di formazione e struttura metodi e criteri di verifica dell’efficacia della formazione. Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché le sue deliberazioni ed i suoi pareri, non sono soggetti a formalità.


IL COLLEGIO dei PROBIVIRI

Art. 36) Il collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell’Associazione e fra Associazione e soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all’interpretazione dello statuto e dell’eventuale regolamento/i. La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.


STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 37) L’Associazione PSINE, come previsto all’art. 4, comma 1, secondo periodo della legge 14 gennaio 2013 n. 4, autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della medesima legge, osservando anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L’Associazione PSINE si impegna a garantire la conoscibilità degli elementi dettagliati all’art. 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e tale impegno è esteso anche ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente c) le sedi dell’Associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.


BILANCIO E CONSUNTIVO

Art. 38) Gli esercizi dell’Associazione si chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.


SCIOGLIMENTO

Art. 39) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, secondo norme e modalità stabilite dall’Assemblea Straordinaria dei soci, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti in identico o analogo settore, che siano in grado di garantirne la destinazione a fini almeno analoghi a quelli stabiliti dal presente Statuto, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


LEGGE APPLICABILE

Art. 40) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.


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